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Protocollo Attuativo di Sicurezza FIGC LND aggiornato al 16.09.2020

Protocollo Attuativo  di sicurezza finalizzato al contrasto alla diffusione del COVID-19 nell'ambiente sportivo emanato in data 16 settembre 2020 dalla FIGC Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia.

DOCUMENTI:

Informativa Opuscolo Allegato 11 (SCARICA)

Protocollo attuativo di sicurezza (SCARICA)

Autocertificazione Allegato sub. 1 e 2 del protocollo (tipo A)  (SCARICA)

Autocertificazione Allegato sub. 3 del protocollo (tipo C  Visitatori - Ospiti - Spettatori (SCARICA)

Norme comportamentali ed igieniche (SCARICA)

NOTA F.I.G.C. LND FRIULI VENEZIA GIULIA

"Continua il percorso di semplificazione del Protocollo attuativo, in totale sinergia tra il Comitato Regionale LND FVG e l’Assessorato alla Salute della Regione Friuli Venezia Giulia coordinata dal Dott. Riccardo Riccardi.

Per semplificare l’accesso del pubblico agli impianti di gioco si è attuata una importante modifica circa l’art. 10 del Protocollo che offre ora due distinte modalità da seguire, tra loro alternative. Di conseguenza sono stati redatti ed aggiornati due diversi modelli del “Registro delle presenze”, l’uno (allegato 5) per l’accesso degli atleti ed operatori sportivi, e l’altro (allegato 5/bis) per l’accesso degli ospiti, del pubblico e degli spettatori. Il secondo modello, quindi, riporta la casella dove lo spettatore deve apporre la sua firma per prendere atto delle prescrizioni comportamentali e igienico-sanitarie da adottare per l’accesso al campo e per rilasciare tutta una serie di dichiarazioni esplicite riportate sull’informativa/opuscolo (allegato 11) da consegnare allo spettatore all’atto dell’accesso alla struttura sportiva. Il tutto, naturalmente, nel rispetto delle regole e delle norme sulla privacy.

Nel medesimo contesto è stata aggiornata e riunificata l’autodichiarazione di tipo A e B (ora denominata semplicemente di tipo “A”), con la stessa che dovrà esser conservata agli atti della società per non meno di 14 giorni, al fine di proseguire nell’attività di “contact tracing”, stabilendo la validità del documento per la durata di 30 giorni evitando, così, il rinnovo ad ogni accesso degli atleti nell’ impianto.

Tutti gli altri allegati rimangono immutati ed ancora attuali precisando che, essendo la normativa vigente in continua evoluzione, come pure la situazione epidemiologica in generale, la documentazione prodotta è anch’essa assoggettata ad un continuo aggiornamento a seconda del mutare delle condizioni generali e particolari."